CERTIFICAZIONI ENERGETICHE
Redazione dell’attestato prestazione energetica.
In fase di compravendita o affitto di un immobile, sia esso residenziale o commerciale, se non esistente, è obbligatorio allegare all’atto le caratteristiche energetiche (certificazione energetica) dell’edificio, utili per informare sul consumo energetico e aumentare il valore degli edifici ad alta efficienza energetica.
Quando fare:
- Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta);
- Donazione: trasferimenti a titolo gratuito
- Affitto di edifici o singole unità immobiliari
- Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l’indice di prestazione energetica)
- Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori.
- Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro (pareti e tetti) dell’intero edificio.
- Edifici pubblici ed aperti al pubblico.
- Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici;
- In fase di richiesta agibilità al comune.
L’attestato va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell’immobile, come ad esempio in caso di sostituzione degli infissi, della caldaia, posa di isolante, etc.
In ogni caso esso va rinnovato ogni 10 anni.